ELETTROSMOG:
LE SOLUZIONI
Elettrosmog – legittimità della potestà regolamentare da parte del Comune – tutela della salute pubblica.
E’
adesso certamente legittimo lo “spirito” del regolamento comunale di
tutelare la salute pubblica, (ammesso e non concesso che un potere regolamentare
a contenuto urbanistico-edilizio non potesse essere legittimamente adottato
anche prima) sotto il profilo della competenza, ai sensi dell’art.8/6 L.
36/2001. Infatti, secondo tale orientamento, il Comune è pienamente legittimato
ex art. 8/6 L.n. 36/2001 ad emanare un regolamento che abbia per oggetto la
disciplina inerente all’installazione di antenne radio base per telefonia
mobile nelle zone omogenee del PRG ad esse destinate. La legge quadro, su tale
potestà è chiara, infatti, all’art.8, disciplinando i poteri delle Regioni e
dei Comuni in tema di installazione degli impianti di telefonia mobile, dispone,
al comma 1, lett. A), che “sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità
nonchè dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le
competenze dello Stato e delle autorità indipendenti:a) l’esercizio delle
funzioni relative all’individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti
per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per
radiodiffusione ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del
decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a)” e, al comma 6, che
“i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto
insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare
l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”.